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e ciclisti !

Bicicletta (art. 50)
La bicicletta è un veicolo a due ruote funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali azionati dalla persona che si trova sul veicolo.

 

Caratteristiche e dispositivi dei velocipedi (art. 68)

1. La bicicletta deve essere munita di pneumatici e:

a) di un dispositivo per la frenatura che agisca in maniera efficace sulle rispettive ruote;

b) di un campanello per le segnalazioni acustiche;

c) di fanale anteriore a luce bianca (o gialla), di fanalino posteriore a luce rossa e catadiottri rossi, di catadiottri gialli sui pedali per le segnalazioni visive. (...)

3. Le disposizioni delle lettere b) e c) non si applicano ai velocipedi quando sono usati durente

competizioni sportive.

5. La bicicletta può essere equipaggiata per il trasporto di un

bambino, con idonee attrezzature (...)

6. Chi circola su un velocipede con dispositivi mancanti o non conformi è soggetto a una multa
da € 23 a € 92.

Il ciclista (art. 182)
Il conduttore di una bicicletta, detto ciclista, non è soggetto a limiti di età. Tuttavia deve rispettare i segnali stradali (per esempio il senso vietato) e le regole generali della circolazione, come tenere la destra e dare la precedenza. In più il codice prevede alcune norme specifiche illustrate di seguito.​

​

Circolazione dei velocipedi (art. 182)
1. I ciclisti devono procedere in fila indiana, o comunque mai affiancati in più di due.

Fuori città devono procedere solo in fila indiana, salvo il minore di 10 anni che può procedere sulla destra di un altro ciclista.

2. I ciclisti devono reggere il manubrio almeno con una mano.

4. Il ciclista deve condurre il veicolo a mano quando per il traffico molto intenso deve attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali o procedere sul marciapiede.

5. È vietato trasportare altre persone sulla bicicletta. È consentito tuttavia al ciclista maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età sull’apposito sellino. 

9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate ove esistano.

9bis. Di notte (fuori centri abitati) e in galleria vanno indossati giubbotto o bretelle autoriflettenti.
10. Chi viola le disposizioni suddette è soggetto a una multa da € 24 a € 94.

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