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Regole severe: per pedoni...

Il pedone (art. 190)
Il pedone è l’utente della strada che si sposta a piedi. A lui sono riservati i margini rialzati della
strada detti marciapiedi, o altri spazi opportunamente protetti.

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Comportamento dei pedoni
(art. 190)

1. Il pedone deve circolare sul marciapiede o sugli altri spazi predisposti (banchina, viali). Se questi mancano deve circolare contromano, cioè sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.

3. È vietato al pedone attraversare diagonalmente gli incroci o gli slarghi.

6. È vietato al pedone attraversare davanti agli autobus in sosta alle fermate.

7. I bambini che usano piccole biciclette
devono circolare sul marciapiede.

8. È vietato l’uso di pattini a rotelle, skateboard e monopattini sulla carreggiata delle strade.

10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

€ 24 a € 94.

Rispettare i diritti del pedone (art. 191)

 

Comportamento dei conducenti nei
confronti dei pedoni (art. 191)

1. Si deve dare la precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce pedonali, rallentando o all’occorrenza fermandosi.

Quando si svolta in un’altra strada al cui ingresso c’è la zebra pedonale, dare la precedenza ai pedoni che transitano sulla medesima.
2. Nelle strade senza zebre il conducente

deve consentire al pedone, che abbia già
iniziato l’attraversamento, di raggiungere
il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. Bisogna fermarsi quando si accinge ad

attraversare la strada una persona invali-
da, o su carrozzella, o munito di bastone

bianco, o accompagnato dal cane guida,
o comunque riconoscibile.
4. Chi viola le disposizioni è soggetto a
una mul ta da € 154 a € 613.

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